In base al Testo unico sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ogni azienda è obbligata alla valutazione del livello di esposizione dei propri dipendenti ad agenti cancerogeni o mutageni, ed alla adozione delle necessarie misure preventive e protettive
Nel territorio dell’Unione Europea, la crescente rilevanza dei casi di tumore di origine professionale dovuti all’esposizione ad agenti cancerogeni presenti negli ambienti di lavoro ha indotto le Istituzioni competenti a predisporre un articolato quadro normativo diretto a tutelare la salute dei lavoratori.
Al riguardo, un principio fondamentale contenuto nel “Pilastro Europeo dei Diritti Sociali” – documento proclamato solennemente da Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e Commissione Europea in occasione del vertice svoltosi a Goteborg il 17 Novembre 2017 – prevede il diritto dei lavoratori a un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro (Articolo 10).
Come è noto, il cancro costituisce una patologia estremamente complessa ed i fattori di rischio fisici, biologici, chimici e ambientali che concorrono a determinarlo sono di difficile identificazione; ma i tumori causati dalle esposizioni alle sostanze nocive presenti nei luoghi di lavoro possono essere prevenuti, eliminando tali esposizioni o – quantomeno – riducendole.
In Italia, la materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 81/2008 (“Testo unico sulla Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) che impone al datore di lavoro l’obbligo di valutazione dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, e la conseguente adozione di eventuali misure preventive e protettive.
Sostituzione o riduzione dell’agente cancerogeno o mutageno
In ottemperanza al citato Decreto Legislativo, il datore di lavoro è tenuto ad adottare – in ordine successivo e graduato – le seguenti misure:
- evitare e ridurre l’impiego di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro, in particolare sostituendolo (se tecnicamente possibile) con una sostanza o una miscela o un procedimento che nelle condizioni di utilizzo non risultino nocivi o risultino meno nocivi per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- provvedere affinché la produzione o l’utilizzazione dell’agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso;
- ridurre il livello di esposizione dei lavoratori all’agente cancerogeno o mutageno al più basso valore tecnicamente possibile e comunque non superiore al valore limite di esposizione (stabilito nell’Allegato XLIII del Decreto).
Criteri di valutazione del rischio cancerogeno
La valutazione del rischio deve essere effettuata considerando e stimando: le caratteristiche delle lavorazioni, la loro durata e la loro frequenza; i quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti o utilizzati e la loro concentrazione, nonché la loro capacità di penetrare nell’organismo per le diverse e possibili vie di assorbimento. Inoltre, la valutazione del rischio deve tener conto di ogni modalità di esposizione, compresa quella in cui vi sia assorbimento cutaneo.
La valutazione del rischio di esposizione professionale dei lavoratori deve consentire la loro classificazione in: lavoratori potenzialmente esposti (in tal caso, il valore di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni è superiore a quello della popolazione generale soltanto per eventi imprevedibili e non sistematici) e lavoratori esposti (in tal caso, il valore di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni potrebbe risultare superiore a quello della popolazione generale).
Nei casi in cui i lavoratori facciano uso di sostanze di cui non è scientificamente nota la tossicità, l’attività lavorativa non deve comportare alcun rischio aggiuntivo rispetto a quello derivante dall’esposizione ambientale e dalle abitudini di vita.
La valutazione del rischio deve essere nuovamente effettuata – con relativo aggiornamento sul Documento di Valutazione del rischio – in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro, dell’introduzione di nuove sostanze classificate come cancerogene e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.
Contenuto del documento di valutazione del rischio cancerogeno
I risultati della valutazione del rischio devono essere riportati nel Documento di valutazione del rischio cancerogeno che deve contenere le seguenti informazioni:
- Elenco delle attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni, con l’indicazione dei motivi che ne giustificano l’impiego;
- Quantitativi di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni prodotti, ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
- Numero dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
- Stima dell’esposizione dei suddetti lavoratori;
- Misure preventive e protettive applicate, tipologie dei dispositivi di protezione individuale adoperati;
- Indagini svolte mirate alla possibile sostituzione degli agenti cancerogeni con indicazione delle sostanze e delle miscele eventualmente utilizzati in sostituzione.
Il Decreto Interministeriale dell’11 febbraio 2021
Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute dell’11 Febbraio 2021 ha recepito le Direttive UE 2019/130 e 2019/983 in materia di “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” ed ha apportato alcune modifiche al Decreto Legislativo 81/2008, inserendovi 2 nuovi processi a specifico rischio cancerogeno o mutageno e 13 nuove sostanze cancerogene (unitamente all’introduzione di alcune variazioni dei limiti di esposizione) ad integrazione dei rispettivi allegati XLII e XLIII contenenti le originarie elencazioni.
In sostanza, il Decreto Interministeriale ha aggiornato i due citati allegati, specificando la loro sostituzione con quelli ridenominati rispettivamente come I (Elenco di sostanze, miscele e processi) e II (Elenco degli agenti cancerogeni o mutageni. Valori limite di esposizione professionale).
Ecco nel dettaglio, i nuovi elenchi aggiornati:
Elenco di sostanze, miscele e processi (nuovo Allegato I che sostituisce il precedente Allegato XLII, con l’aggiunta dei punti settimo e ottavo):
- Produzione di auramina con il metodo Michler;
- Lavori che espongono a idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone;
- Lavori che espongono a polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate;
- Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico;
- Lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro;
- Lavori comportanti l’esposizione a polvere di silice cristallina respirabile, generata da un procedimento di lavorazione;
- Lavori comportanti penetrazione cutanea degli oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore;
- Lavori comportanti l’esposizione alle emissioni di gas di scarico dei motori diesel.
In merito al nuovo punto 7, sono state pertanto incluse tutte le attività lavorative implicanti l’impiego di oli minerali usati (lubrificanti e di raffreddamento), dunque con macchine o motori endotermici, sia dal punto di vista del loro utilizzo che da quello della loro manutenzione, riparazione o rottamazione.
In merito al nuovo punto 8, sono state coinvolte tutte le realtà lavorative che impiegano – in spazi aperti o chiusi – macchinari muniti di motori diesel.
Elenco degli agenti cancerogeni o mutageni (Nuovo Allegato II che sostituisce il precedente Allegato XLIII, con l’aggiunta di 13 nuovi agenti): 1) Polveri di legno duro; 2) Composti di cromo VI definiti cancerogeni; 3) Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene; 4) Polvere di silice cristallina respirabile; 5) Benzene; 6) Cloruro di vinile monomero; 7) Ossido di etilene; 8) 1,2-Epossipropano; 9) Acrilammide; 10) 2-Nitropropano; 11) 0-Toluidina; 12) 1,3-Butadiene; 13) Idrazine; 14) Bromoetilene; 15) Tricloroetilene; 16) 4,4’-Metilendianilina; 17) Epicloridrina; 18) Etilene di bromuro; 19) Etilene dicloruro; 20) Cadmio e suoi composti inorganici; 21) Berillio e suoi composti inorganici; 22) Acido arsenico e suoi sali e composti inorganici dell’arsenico; 23) Formaldeide; 24) 4,4’-Metilene-bis (2-cloroanilina); 25) Emissioni di gas di scarico dei motori diesel; 26) Miscele di idrocarburi policiclici aromatici, in particolare quelle contenenti benzo(a)pirene, definite cancerogene ai sensi della Direttiva UE 2004/37; 27) Oli minerali precedentemente usati nei motori a combustione interna per lubrificare e raffreddare le parti mobili all’interno del motore.
Queste integrazioni hanno reso pertanto obbligatorio per tutte le aziende coinvolte l’aggiornamento della valutazione del rischio cancerogeno o mutageno e – conseguentemente – del Documento di valutazione del rischio, sulla base del numero di lavoratori esposti e dei livelli di esposizione, con la tempestiva individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione.
Per tale aggiornamento è stato fissato il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto Interministeriale (avvenuta in Gazzetta Ufficiale il 22 Febbraio 2021); tuttavia, considerata l’introduzione di valori limite di esposizione particolarmente restrittivi, sono state indicate – per situazioni specifiche – alcune misure transitorie, al fine di concedere alle aziende il tempo necessario per adeguarsi alle nuove norme.
Dunque, nell’interesse dei lavoratori e della loro salute, è assolutamente indispensabile che i competenti organi ed uffici prestino la più rigorosa e severa attenzione nelle attività dirette a verificare l’effettiva esecuzione di tali adempimenti.
Avv. Michele Ametrano
LEGGI ANCHE: Il Centro europeo di conoscenze sul cancro
Il cancro si combatte insieme!
In questo momento tanti malati oncologici non possono permettersi cure tempestive e adeguate.
Aiutiamoli insieme. Basta un piccolo gesto!
Il cancro si combatte insieme!
In questo momento tanti malati oncologici non possono permettersi cure tempestive e adeguate.
Aiutiamoli insieme! Basta un piccolo contributo mensile.
Il cancro si combatte insieme!
In questo momento tanti malati oncologici non possono permettersi cure tempestive e adeguate.
Aiutiamoli insieme! Basta un piccolo contributo annuale.
Scegli un importo
Oppure scegli tu una cifra.
Quello che viene dal tuo cuore!
Grazie!
Grazie!
Grazie!
Fai una donazioneDona mensilmenteDona annualmenteSeguici sui nostri canali social:
Pagina Facebook
Pagina Instagram
Pagina LinkedIn
Account Twitter
Canale YouTube
Profilo Pinterest