La richiesta del diritto all’oblio per le persone guarite dal cancro ma tuttora discriminate

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Nel nostro Paese il ritorno ad una vita normale per i pazienti guariti dal cancro può risultare alquanto difficile a causa delle discriminazioni da loro subite nella richiesta di accesso ai servizi finanziari, come prestiti bancari e mutui, oppure di sottoscrizione di polizze assicurative

In virtù degli incoraggianti progressi nel campo della medicina oncologica, una diagnosi di tumore – dopo il primo lacerante impatto – si rivela sempre più frequentemente associata alla fiduciosa prospettiva di una vita futura, dunque all’inizio di un percorso che presenta buone probabilità di approdo alla guarigione.

Negli anni recenti, risulta in costante e progressiva crescita il numero dei pazienti oncologici da considerarsi “guariti”; trattasi di coloro che hanno superato la malattia e non necessitano di alcun trattamento, ovvero presentano un’aspettativa di vita simile a quella di quanti non hanno mai vissuto l’esperienza del cancro.

In Italia è stimata la presenza di circa un milione di persone che possono essere considerate “guarite” dal tumore. 

Ancor oggi, quando per il nostro sistema sanitario si viene considerati ad ogni effetto degli ex-pazienti oncologici, quando non si gode più dell’esenzione del ticket per patologia e quando anche l’invalidità civile torna al di sotto delle soglie percentuali che garantiscono una qualche forma di sostegno, esiste ancora un ampio contesto entro il quale si resta comunque non del tutto affrancati dalla malattia. Trattasi di una questione oltremodo complessa, da anni oggetto di profonde riflessioni in ambito medico e giuridico, anche in ragione della presenza sull’altro versante di enti privati, portatori dei propri diritti ed interessi.

Nel nostro Paese – purtroppo – per le donne e gli uomini guariti dal cancro il ritorno ad una normale esistenza può risultare alquanto arduo, in considerazione delle numerose e sistematiche discriminazioni subite da ognuna di queste persone nella possibilità di accesso ai servizi finanziari, come prestiti bancari e mutui, nonché al momento della richiesta di sottoscrizione di una polizza assicurativa. In tali casi, queste persone (anche in giovane età) si vedono negare l’accesso ai suddetti servizi e prodotti, oppure – nella migliore delle ipotesi – viene loro concessa la possibilità di fruirne con maggiorazioni tariffarie o clausole di esclusione parziale del rischio assicurativo, anche decenni dopo l’avvenuto completamento del proprio percorso terapeutico; circostanza che finisce con il condizionarne pesantemente ogni progettualità, anche nella sfera familiare.

Tale situazione induce a constatare amaramente che in Italia – ancor oggi – un paziente oncologico considerato clinicamente guarito non beneficia di una piena guarigione sociale, ma si trova a fronteggiare una serie di ostacoli che gli impediscono la naturale ripresa di una vita normale dopo il superamento del dramma della malattia.

Per rendere l’idea della misura di tali discriminazioni, poniamo l’attenzione su una delle situazioni in precedenza evidenziate. Si pensi, allora, come una pregressa esperienza con il tumore, anche per chi sia riuscito a sconfiggerlo, costituisca sovente una circostanza della propria storia personale che potrebbe riemergere ed assumere rilevanza ove si volesse accedere alla stipula di una polizza assicurativa; ciò in quanto, in caso di mancata dichiarazione al momento della originaria sottoscrizione, nell’evenienza di un sinistro la compagnia potrebbe opporre un rifiuto alla richiesta di pagamento della prestazione assicurativa adducendo quale motivazione la circostanza che il rischio fosse alterato. Pertanto, una persona che abbia sofferto di tumore e sia riuscita a guarirne viene spesso a trovarsi nella difficile condizione di non sapere se dover dichiarare la pregressa neoplasia (con la concreta possibilità di vedersi rifiutata la sottoscrizione della polizza), oppure omettere di essere stato in passato un paziente oncologico (con il concreto rischio di vedersi in seguito negare, a causa di quella omissione, la prestazione assicurativa per la quale ha versato i relativi premi).

Tutto questo si verifica perché nel nostro Paese non vige ancora una specifica normativa che sancisca con precisione e in modo inequivocabile quando un ex malato oncologico possa considerarsi guarito.

Dunque, per le tante persone guarite dal cancro è assolutamente necessaria l’emanazione di norme in tal senso che consentano un pieno ed effettivo ritorno alla vita dopo il superamento della malattia.

Più precisamente, è indispensabile il riconoscimento del cosiddetto diritto all’oblio, in virtù del quale un paziente guarito dal cancro non deve essere costretto a dichiarare la pregressa patologia, trascorso un certo periodo di tempo dalla diagnosi e dalla conclusione dei trattamenti.

Per i pazienti guariti dal tumore, diritto all’oblio significa la possibilità di cancellare ogni traccia della diagnosi oncologica ricevuta in passato e, dunque, la possibilità di accedere a un prestito o ad un mutuo bancario, di stipulare una polizza assicurativa, al pari di qualunque altra persona che non abbia mai vissuto l’esperienza del cancro.

Ormai da diversi anni, queste persone – con il fondamentale sostegno di associazioni ed enti del terzo settore – chiedono questo riconoscimento, con l’avallo e il supporto della comunità scientifica, pressoché concorde nel ritenere che le persone guarite dal cancro hanno la medesima aspettativa di vita della popolazione generale di uguale sesso e di pari età.

In Europa, la Francia è stata la prima nazione a sancire per legge che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti (o cinque anni per coloro cui sia stato diagnosticato il tumore prima della maggiore età) non sono tenute ad informare gli assicuratori o le agenzie di prestito in merito alla loro pregressa malattia. Negli anni successivi, analoghe discipline sono state emanate in Belgio, Lussemburgo, Olanda e Portogallo. Ma in tali casi, la soluzione adottata non garantisce tutela ai pazienti oncologici “lungo-viventi” che proseguono un percorso terapeutico. Pertanto, questo problema necessita di ulteriori approfondimenti che possano portare all’individuazione delle soluzioni più eque.

Ma è opportuno fare chiarezza in merito alle somiglianze e alle differenze tra tutti i malati di cancro lungo viventi.

Attualmente, nell’ampia platea dei pazienti che si definiscono “sopravvissuti al cancro” rientrano: i pazienti che vivono con neoplasie cronicizzate e caratterizzate da remissione alternata a recidiva; i pazienti la cui neoplasia è connotata da una lenta progressione, spesso associata ad una accettabile qualità della vita; i pazienti che, dopo anni di assenza di malattia, possono essere dichiarati guariti; i pazienti che sono in remissione clinica per lunghi periodi di tempo o per l’intera vita.

Nell’ambito della medicina oncologica, è necessaria estrema cautela nell’adoperare il termine “guarigione”. Poiché i tumori sono molto diversi gli uni dagli altri, anche il numero di anni dalla diagnosi per decretare la guarigione (come sarà dopo evidenziato) varia da tumore a tumore.

Sul piano giuridico, discutere su cosa si intenda per guarigione e sul rischio individuale che il tumore ritorni rappresenta un nodo cruciale, in quanto è proprio questo il terreno in cui si gioca la partita dei diritti.

Sul piano medico statistico, si può affermare che una prospettiva di vita a lungo termine – come risultato del miglioramento dei programmi di screening, dei progressi nelle terapie e dell’invecchiamento della popolazione – è sempre più comune nel percorso delle persone cui è stato diagnosticato un tumore.

In considerazione dell’estrema eterogeneità e diversificazione delle neoplasie, il tempo necessario per il raggiungimento di un’attesa di vita simile a quella della popolazione generale e per definire la persona guarita dal tumore risulta variabile in relazione, appunto, alle distinte neoplasie: per il tumore della tiroide è inferiore a 5 anni; per il tumore del colon e il melanoma è inferiore a 10 anni; per alcune neoplasie frequenti, come il tumore del seno e il tumore della prostata, un eccesso di rischio rispetto alla popolazione generale che la malattia si ripresenti, sebbene esiguo, si mantiene per un periodo di tempo molto prolungato, superiore ai 20 anni; per il tumore della vescica, il tumore del rene, i linfomi non-Hodgkin (in particolare i linfomi a grandi cellule B o follicolari), i mielomi e le leucemie (soprattutto per le varianti croniche) un eccesso di rischio rispetto alla popolazione generale permane per oltre 15 anni.

Risulta incontrovertibile che tempi tanto prolungati di osservazione attenuano il rischio dal punto di vista assicurativo; per cui, è ingiusto che a queste persone vengano opposti dinieghi alle loro richieste (considerazione da estendersi anche per le richieste di accesso al credito ed alla mutualità).

Comunque, nei casi di richiesta di polizza assicurativa presentata da una persona ancora potenzialmente a rischio di recidiva oncologica, una giusta ed equa soluzione potrebbe essere costituita dalla formulazione, da parte della compagnia assicuratrice, di un’offerta personalizzata con l’eventuale previsione di un sovrappremio (maggiorazione del corrispettivo normalmente previsto per quella tipologia di polizza) suscettibile di una riduzione progressiva con il trascorrere degli anni, in base alla diminuzione del suddetto rischio di recidiva. In tal modo, si potrebbe addivenire alla stipula della polizza assicurativa anche nel periodo in cui il rischio per la salute risulta maggiore; negli anni successivi, l’importo del premio verrebbe progressivamente diminuito in occasione dei periodici rinnovi, fino ad allinearsi a quello normalmente riservato alle persone sane.

Ad ogni modo, per il riconoscimento del diritto all’oblio dei pazienti oncologici guariti dal cancro e per il superamento di ogni disparità, si rende necessaria una nuova categorizzazione dei pazienti oncologici, che sia caratterizzata da criteri meno rigidi rispetto a quelli cui è improntata la normativa francese; insomma, occorre tenere in considerazione la possibile evoluzione di ogni tumore. Una adeguata e corretta categorizzazione renderebbe più agevole l’adesione dei pazienti oncologici alla sorveglianza proposta dai clinici, con l’inclusione delle misure finalizzate al mantenimento di una buona salute in virtù di sani stili di vita. Dal punto di vista sociale, una rinnovata categorizzazione (con l’inclusione delle persone guarite) varrebbe ad agevolare l’eliminazione delle barriere socio-culturali che costituiscono tuttora fattore di ingiusta discriminazione. 

Numerose associazioni ed enti operanti nel terzo settore sono da anni impegnati per queste persone cui – dopo tanta sofferenza – va riconosciuta ogni opportunità funzionale alla piena realizzazione familiare, economica, lavorativa e sociale.

L’auspicio è che l’Italia possa dotarsi al più presto di una adeguata normativa, nel contesto di un quadro europeo ben definito, che riconosca il diritto all’oblio dei pazienti oncologici guariti, ponendo fine ad ogni ingiusta discriminazione.

Avv. Michele Ametrano


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