I dispositivi medici forniti dal Servizio Sanitario Nazionale ai malati oncologici

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Il Servizio Sanitario Nazionale (SNN) mette a disposizione dei malati di cancro una serie di dispositivi sanitari utili a migliorarne la qualità della vita. Come fare per richiederli?

Il nostro Servizio Sanitario Nazionale (SSN) fornisce gratuitamente ai pazienti oncologici, oltre che ad altri malati parimenti bisognevoli di cura e assistenza, una serie di dispositivi medici che contribuiscono a migliorare la qualità della loro vita.

Questa modalità di assistenza pone a disposizione delle persone malate le seguenti diverse tipologie di dispositivi: gli ausili (strumenti, utensili o apparecchiature che aumentano o migliorano le funzioni alterate del malato, consentendogli di compiere un atto che altrimenti gli sarebbe precluso); le ortesi (apparecchi correttivi che migliorano o controllano le funzioni compromesse di parti corporee, ma senza sostituirsi ad esse); le protesi (strumenti che vengono applicati al corpo, sostituendo in parte o in toto parti mancanti e recuperando la struttura e la funzione perduta); i presìdi (strumenti che aiutano a prevenire o curare determinate patologie).

L’elenco dettagliato di tali dispositivi è contenuto nel Nomenclatore Tariffario, documento – emanato e periodicamente aggiornato da parte del Ministero della Salute – che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di ausili, ortesi e protesi a carico del SSN.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 Gennaio 2017, sono stati approvati i nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) contenenti anche il Nuovo Nomenclatore Tariffario delle protesi e degli ausili, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18 Marzo 2017 che va ad aggiornare quello già vigente (per effetto del Decreto del Ministero della Sanità 332/1999).

Alcune Regioni hanno successivamente provveduto ad emanare le disposizioni necessarie a rendere operativo il nuovo Nomenclatore; per quelle che non hanno ancora provveduto in tal senso è rimasto in vigore il precedente Nomenclatore.

Dunque, come anticipato, il nostro SSN garantisce – tra i malati aventi diritto ai suddetti dispositivi di assistenza protesica (protesi, ortesi o ausili) – i pazienti oncologici amputati di arto, i laringectomizzati, gli stomizzati, le donne mastectomizzate, le persone con invalidità superiore al 33%, le persone che abbiano subito un intervento demolitore di un occhio o di enucleazione del bulbo oculare, coloro che siano affetti da grave patologia comportante l’allettamento, i malati di età minore che necessitano di un intervento di prevenzione, cura e riabilitazione di un’invalidità grave e permanente, e quanti siano in attesa del riconoscimento dell’invalidità.

In base alla vigente normativa, nell’ambito della Assistenza integrativa, il SSN garantisce le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso, dei presìdi per diabetici e dei prodotti destinati a un’alimentazione particolare.

Agli assistiti tracheostomizzati, ileostomizzati, colostomizzati e urostomizzati, agli assistiti che necessitano permanentemente di cateterismo, agli assistiti affetti da grave incontinenza urinaria o fecale cronica, e agli assistiti affetti da patologia cronica grave che costringa all’allettamento, sono garantite le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso.

La condizione di avente diritto alle prestazioni è certificata dal medico specialista del SSN, dipendente o convenzionato, competente per la specifica menomazione o disabilità. Le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi medici monouso inclusi nel Nomenclatore sono erogate su prescrizione del medico specialista effettuata sul ricettario standardizzato del SSN. È fatta salva la possibilità per le Regioni e per le Province autonome di individuare le modalità con le quali la prescrizione è consentita ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta ed ai medici dei servizi territoriali. I prodotti per la prevenzione e il trattamento  delle lesioni da decubito sono prescritti dal medico nell’ambito di un piano di trattamento di durata definita, eventualmente rinnovabile, predisposto dallo stesso medico; il medico prescrittore è responsabile della conduzione del piano.

Proviamo a riassumere per sommi capi il percorso burocratico necessario ad ottenere uno dei dispositivi protesici. Inizialmente, un medico specialista – dipendente o convenzionato del SSN, competente per la tipologia di menomazione o la disabilità del paziente richiedente – redige una prescrizione per l’ausilio necessario alle esigenze del paziente oncologico, indicando la diagnosi, la tipologia di dispositivo protesico e il relativo programma terapeutico (tempo di utilizzazione del dispositivo protesico, significato terapeutico e riabilitativo per cui si prescrive, possibili controindicazioni, tempistica dei futuri controlli medici). La suddetta prescrizione deve essere poi consegnata presso l’Ufficio Assistenza Protesica dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza che, all’esito di un’attenta valutazione sulla effettiva sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla fornitura del dispositivo richiesto, concederà la relativa autorizzazione, richiedendo l’indicazione del fornitore cui rivolgersi per la fornitura dell’ausilio necessario. In caso di silenzio (mancata risposta) da parte dell’ASL, trascorsi i termini di legge dal ricevimento della prescrizione, l’autorizzazione si intende concessa. In caso di autorizzazione tacita, il corrispettivo riconosciuto al fornitore è pari alla tariffa o al prezzo fissati dalla Regione di residenza dell’assistito.

A questo punto, il fornitore provvederà a consegnare gratuitamente al paziente l’ausilio richiesto, entro i termini perentori massimi, specifici per ciascuna categoria di dispositivi protesici; il mancato rispetto dei termini perentori di consegna comporta l’applicazione delle previste penalità.

Nel caso in cui il dispositivo non corrisponda alla prescrizione del medico specialista, il fornitore sarà tenuto ad apportare le necessarie modifiche.

Nel caso in cui risulti necessario l’adattamento o la personalizzazione di un ausilio di serie, la prestazione è prescritta dal medico specialista ed eseguita, a cura dei soggetti aggiudicatari delle procedure pubbliche di acquisto degli ausili, da professionisti abilitati all’esercizio della professione sanitaria o arte sanitaria ausiliaria, nel rispetto dei compiti individuati dai rispettivi profili professionali.

Qualora il paziente oncologico, al fine di soddisfare specifiche, apprezzabili, necessità derivanti dallo stile di vita o dal contesto ambientale, relazionale o sociale richieda, in accordo con il medico, un dispositivo appartenente a una delle tipologie descritte negli elenchi allegati, con caratteristiche strutturali o funzionali o estetiche non indicate nella descrizione, il medico redigerà la prescrizione riportando le motivazioni della richiesta, indicando il codice della tipologia cui il dispositivo appartiene e informando il paziente sulle sue caratteristiche e funzionalità riabilitative e assistenziali. Quindi, l’ASL competente autorizzerà la fornitura. L’eventuale differenza tra la tariffa o il prezzo assunto a carico dall’ASL per il corrispondente dispositivo incluso negli elenchi ed il prezzo del dispositivo fornito rimarrà a carico dell’assistito; parimenti, resterà a carico dell’assistito l’onere di tutte le prestazioni professionali correlate alle modifiche richieste o alle caratteristiche peculiari del dispositivo fornito.

La ASL non provvede ad autorizzare la fornitura di nuovi dispositivi protesici definitivi prima che sia trascorso il tempo minimo di rinnovo, specifico per ciascuna tipologia di dispositivo. Per i dispositivi forniti agli assistiti di età inferiore a 18 anni, non si applicano i tempi minimi di rinnovo e l’ASL autorizza le sostituzioni o modificazioni dei dispositivi erogati in base ai controlli clinici prescritti e secondo il piano riabilitativo-assistenziale.

La fornitura di nuovi dispositivi può essere autorizzata nei casi di: a) particolari necessità terapeutiche o riabilitative o modifica dello stato psicofisico del paziente assistito, sulla base di una dettagliata relazione del medico prescrittore allegata alla prescrizione che attesti, con adeguata motivazione, l’inadeguatezza dell’ausilio in uso e la necessità del rinnovo per il mantenimento delle autonomie della persona nel suo contesto di vita; b) rottura accidentale o usura, non attribuibili all’uso improprio del dispositivo, a grave incuria o a dolo, cui consegue l’impossibilità tecnica o la non convenienza della riparazione ovvero la non perfetta funzionalità del dispositivo riparato, valutate dall’ASL anche con l’ausilio di tecnici di fiducia.

In caso di particolari necessità terapeutiche o riabilitative, il tempo minimo di rinnovo può essere abbreviato a seguito di presentazione da parte del medico specialista di dettagliata relazione.

Infine, va chiarito che in casi eccezionali, per i pazienti affetti da gravissime disabilità, la ASL può garantire l’erogazione di protesi, ortesi o ausili non compresi nel Nomenclatore, su prescrizione del medico e, comunque, nel rispetto delle procedure stabilite da ciascuna Regione e sulla base di criteri e linee guida.

Avv. Michele Ametrano

EMERGENZA CORONAVIRUS

In merito all’emergenza coronavirus, la Fondazione Bartolo Longo III Millennio ha disposto un presidio informativo e di supporto per i pazienti oncologici impegnati in cicli di chemioterapia.
Tutti i dettagli sono esposti nella sezione dedicata all’emergenza (CLICCA QUI).

LEGGI ANCHE: La crescita esponenziale del coronavirus Covid-19: un approccio matematico

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