Cenni sulle disposizioni contenute nel Decreto “Cura Italia” e sulla legislazione ordinaria vigente in favore dei lavoratori malati di cancro e dei lavoratori caregivers in tempo di emergenza da Coronavirus Covid-19
Con il Decreto Legge “Cura Italia” del 17 marzo 2020 n. 18, avente ad oggetto “Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il nostro Governo è venuto incontro anche alle esigenze dei lavoratori ammalati di cancro o affetti da altre patologie gravi, impossibilitati a recarsi sul luogo di lavoro in quanto maggiormente esposti rispetto agli individui sani al rischio di contrarre forme gravi di Coronavirus Covid-19; ciò in ragione delle loro condizione di immunodepressione e di maggiore fragilità dovuta alle patologie di cui soffrono o ai trattamenti chemioterapici cui sono sottoposti.
Per la durata dello stato di emergenza, il nostro Esecutivo – al fine di contenere la diffusione del Coronavirus Covid-19 e di conciliare, in applicazione del principio di “accomodamento ragionevole”, il diritto a svolgere l’attività lavorativa e il diritto alla salute (entrambi costituzionalmente garantiti) – ha inteso indurre i datori di lavoro ai seguenti comportamenti, in favore dei propri dipendenti, ma con particolare attenzione per quelli ammalati da tumore o affetti da altre gravi patologie: la promozione della fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, la preferenza per le modalità di collegamento da remoto in luogo delle riunioni, l’utilizzo per le attività non sospese (e, ove possibile) di modalità di lavoro agile (smart working).
Il suddetto provvedimento – con particolare attenzione ai malati oncologici, ai lavoratori portatori di grave handicap o affetti da gravi patologie certificate, e ai lavoratori che assistono familiari malati o disabili (lavoratori caregivers) – ha disciplinato alcuni aspetti in merito all’accesso al lavoro agile, ai giorni di permesso e alle assenze per malattia che saranno approfondite.
Innanzitutto, in favore dei lavoratori malati di tumore o affetti da altra grave patologia, quindi in condizioni di particolare fragilità, è stata prevista una priorità rispetto agli altri colleghi sani nell’accesso al lavoro agile (telelavoro o smart working), vale a dire la possibilità di seguitare a svolgere la propria prestazione lavorativa dalla propria abitazione o da altro luogo diverso dalla sede di lavoro, dunque senza recarsi in ufficio.
In effetti, per effetto del precedente Decreto Legge dell’8 marzo 2020 n. 11, avente ad oggetto “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, la richiesta di telelavoro o di smart working risulta semplificata e non richiede una particolare formalizzazione (come, invece, sarebbe in condizioni ordinarie). Permane solo l’obbligo di informativa all’INAIL che può essere effettuata per via telematica.
Inoltre, già il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) dell’11 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, ha stabilito che “Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile” (articolo 1 n. 10).
Il Decreto Legge “Cura Italia” prevede, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori in stato di handicap grave o che assistano un familiare con handicap in condizione di gravità, il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working), a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, anche ai lavoratori del settore privato con gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità rispetto ad altri colleghi nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile (articolo 39).
Inoltre, il Decreto Legge “Cura Italia” ha previsto il prolungamento della durata dei giorni di permesso retribuito in base alla Legge 104/1992 coperti da contribuzione figurativa, sia per i lavoratori affetti da grave malattia sia per i lavoratori caregivers (vale a dire, i lavoratori che assistano familiari con handicap in condizione di gravità).
Normalmente, in base alla citata Legge 104/1992, i suddetti giorni di permesso retribuito sono 3 per ogni mese. Invece, per effetto del Decreto “Cura italia”, i suddetti giorni di permesso – per i mesi di marzo e aprile 2020 – sono stati aumentati di complessivi 12 giorni per un totale di 18 giorni (anziché 6). Questi 18 giorni di permesso sono fruibili – a scelta dei lavoratori – nei mesi di marzo o aprile 2020.
Al riguardo, per dirimere ogni dubbio interpretativo in merito alla possibilità per i lavoratori di spostare da un mese all’altro i 3 giorni già previsti dalla normativa vigente in situazione di normalità, l’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le Politiche in favore delle persone con disabilità ha espressamente chiarito sul proprio sito che: “I lavoratori che assistono una persona con disabilità e quelli cui è riconosciuta disabilità grave hanno a disposizione, complessivamente per i mesi di marzo e aprile 2020, 18 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa. Le persone che hanno diritto a tali permessi possono scegliere come distribuire i 18 giorni nei due mesi (i giorni di permesso non ‘scadono’ a fine mese).”
Inoltre, il Decreto Legge “Cura Italia” ha disposto misure in materia di assenza per malattia o per rischio da Coronavirus, prevedendo una tutela specifica per i lavoratori affetti da cancro e, in generale, per i lavoratori con handicap.
Fino al 30 aprile 2020, per tutti i lavoratori dipendenti pubblici o privati, affetti da grave handicap, nonché per tutti i lavoratori (affetti da handicap non grave) in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie sarà equiparato a ricovero ospedaliero e, quindi, alla malattia (Articolo 26 n. 2).
Concludiamo con qualche ulteriore cenno sui lavoratori caregivers, e sulla loro necessità di conciliare i tempi del proprio lavoro con quelli di assistenza a un proprio familiare affetto da patologia oncologica o da altra grave malattia e che versi in condizione di immunodepressione a causa della malattia o delle terapie.
Proprio in questo periodo di emergenza, questi lavoratori si trovano nella condizione di doversi assentare dal lavoro anche per evitare il rischio di essere contagiati e di diventare, loro malgrado, portatori sani del virus.
Per il lavoratore che assiste un familiare, la normativa ordinaria vigente prevede diversi strumenti giuridici che possono agevolarlo nel suo impegno di assistenza o che gli consentono di non essere esposto al rischio contagio coronavirus e, conseguentemente, di non esserne portatore.
Il presupposto per l’accesso ai benefici è che il familiare ammalato da assistere abbia ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave; in tal caso, al lavoratore caregiver è consentito di assentarsi dal lavoro senza perdere retribuzione, usufruendo di 3 giorni al mese di permessi lavorativi o del congedo straordinario retribuito, continuativo o frazionato, fino a un massimo di 2 anni nel corso dell’intera vita lavorativa.
Infine, è opportuno ricordare – tra le norme ordinarie vigenti di particolare importanza in questo periodo di emergenza epidemiologica – il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015 n. 151, avente ad oggetto “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014 n. 183”, in base al quale i lavoratori, per solidarietà e a titolo gratuito, possono cedere giornate di ferie o riposo solidali ai colleghi di lavoro in difficoltà, al fine di consentirgli l’assistenza ai figli minori che necessitano di cure costanti a causa di gravi malattie (Articolo 24).
Avv. Michele Ametrano
EMERGENZA CORONAVIRUS
In merito all’emergenza coronavirus, la Fondazione Bartolo Longo III Millennio ha disposto un presidio informativo e di supporto per i pazienti oncologici impegnati in cicli di chemioterapia.
Tutti i dettagli sono esposti nella sezione dedicata all’emergenza (CLICCA QUI).
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